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12
giu 2018

ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Con newsletter di ieri il CNF comunica che "La delibera di modifica degli articoli 20 e 27 del Codice Deontologico Forense del Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale in data 13 aprile 2018, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 settembre 2017.

Le modifiche entreranno in vigore ...[il] 12 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La modifica dell’art. 20 è opportuna per esplicitare in modo incontestabile, attraverso una diversa formulazione della lettera della norma, avente anche valore interpretativo, il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo codice. Ciò a conferma del fatto che nel nuovo ordinamento professionale forense l’illecito - quand’anche non tipizzato da una specifica norma - è comunque disciplinato compiutamente dalla legge professionale e dal codice deontologico.

Si è integrato il terzo comma dell’art. 27 con l’espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell’avvocato, secondo quanto previsto del resto dall’art. 1, c. 7, del d.l. n. 132 del 2014 - convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014 - con il quale è stata, appunto, introdotta la negoziazione assistita. Ciò anche in considerazione della particolare rilevanza di tale procedimento, nel quale il difensore assume un ruolo decisivo per il raggiungimento di una composizione stragiudiziale nell’interesse della parte assistita."

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE