Contatti
Viale Spallino 5 - 22100 Como (Palazzo di Giustizia)
Servizio di assistenza “fast help desk avvocato”
Dal 25.1.17 è attivo il nuovo servizio di assistenza al PCT destinato a risolvere i problemi riscontrati nell’attuazione pratica del Processo Telematico.
Gli avvocati dell’Ordine di Como potranno accedere al servizio aprendo un Ticket all’indirizzo web https://www.legalpaperless.it/
Verrete indirizzati su una piattaforma nuova. Scegliere il tasto HELP DESK.
Per accedere al servizio, convenzionato e gratuito per gli iscritti, sarà necessario REGISTRARSI.
Al seguente link sono disponibili le indicazioni di supporto alla registrazione https://www.maatsrl.it/store/wp-content/uploads/2022/06/istruzioni_apertura_ticket_paperless.pdf
Una volta registrati potrete accedere al servizio e inserire nell’apposito campo una breve descrizione del problema o una domanda o una pura e semplice richiesta di assistenza; entro otto ore lavorative si verrà contattati da un operatore che provvederà ad aiutare nella risoluzione del problema.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Pagamenti telematici
Novità
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT)
PROCESSO PENALE TELEMATICO
PCT enteprise
L’Ordine degli avvocati di Como, insieme agli altri Ordini della Lombardia, ha elaborato il nuovo programma per il deposito degli atti nel processo telematico, per la notifica telematica degli atti e per la consultazione del fascicolo telematico.
Tutti gli iscritti possono usufruire del programma accedendo al portale https://pcte.unionelombardaordiniforensi.it/Utenti/LoginUlof e registrandosi con pochi passaggi, compilando i moduli informatici che il portale metterà a disposizione.
Per maggiori informazioni si possono consultare i manuali pubblicati sulla pagina Vedemecum di questa sezione.
Documenti utili per il PCT
Circolare Min. 23 ottobre 2015
Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile.
Di seguito vengono trattati in sintesi gli argomenti più importanti o di maggiore attualità del Processo Civile Telematico:
Deposito telematico degli atti
Con l’introduzione del processo telematico, il legislatore ha disposto che il deposito degli atti avvenga in modalità telematica “nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”
Tale modalità è obbligatoria per alcuni titpi di atti, mentre per altri è ancora facoltativa. In particolare:
a decorrere dal 30 giugno 2014:
a) è obbligatorio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, iniziati successivamente al 30.6.14, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cosiddetti atti endoprocessuali, anche se la definizione è impropria);
b) è obbligatorio, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile (decreti ingiuntivi), escluso il giudizio di opposizione, il deposito telematico dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti.
a decorrere dal 31 dicembre 2014:
c) è obbligatorio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, iniziati anteriormente al 30.6.14, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cosiddetti atti endoprocessuali, anche se la definizione è impropria); è obbligatorio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, iniziati successivamente al 30.6.14, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cosiddetti atti endoprocessuali, anche se la definizione è impropria);
a decorrere dal 31 marzo 2015:
d) è obbligatorio il deposito telematico nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. A tali fini, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali.
a decorrere dal 27 giugno 2015;
e) è facoltativo il deposito telematico degli atti introduttivi o i primi atti difensivi (*) nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, davanti ai Tribunali, senza la necessità di attendere una preventiva autorizzazione ministeriale.
a decorrere dal 30 giugno 2015;
f) è obbligatorio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte D’Appello, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria.
g) è facoltativo il deposito telematico gli atti introduttivi o i primi atti difensivi (*) nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, davanti alla Corte D’Appello.
(*) PRECISAZIONE A PROPOSITO DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI
Il Decreto Legge n. 83 del 27.6.15, entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cioè il 27.6.2015) e convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015 n. 132 (pubbl. su Gazz. Uff. 20.8.15 n. 192, supp. Ord. n. 50), ha introdotto delle importanti modifiche anche in tema di processo civile telematico (art. 19).
In particolare è stata finalmente introdotta la la possibilità di depositare facoltativamente in via telematica gli atti introduttivi o i primi atti difensivi nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, davanti ai Tribunali, senza la necessità di attendere una preventiva autorizzazione ministeriale.
Nei procedimenti avanti alle Corti di Appello tale facoltà è stata estesa a partire dal 30.6.2015 (quindi solo tre giorni dopo rispetto ai Tribunali).
Vien così posta la parola fine ad un problema che si era formalisticamente posto negli ultimi tempi, quando alcuni Giudici avevano dichiarato illegittimi e/o inefficaci costituzioni telematiche in Tribunali che non avessero ottenuto il prescritto decreto ministeriale autorizzativo a ricevere telematicamente detti atti.
Scelta dei ruoli: Per depositare un atto introduttivo o un primo atto difensivo, occorrerà formare all’interno del nostro computer un fascicolo ex novo, così come avviene nel caso dei decreti ingiuntivi.
Sorge quindi l’esigenza di scegliere con attenzione, nell’inserimento dei dati del nuovo fascicolo, il tipo di registro o ruolo giudiziario nel il quale iscrivere la nuova procedura.
A tal proposito possono essere utili le tabelle orientative pubblicate sul sito della FIIF.
Deposito telematico: allegati
Unitamente all’atto principale possono essere depositati in via telematica anche i documenti allegati all’atto, purchè abbiano il formato consentito dalle norme tecniche vigenti (attualmente quelle del 16.4.14).
Le dimensioni della busta non possono superare i 30 mega.
Ricordiamo che, qualora tale dimensione venisse superata, è consentito procedere con un secondo invio.
E’ consigliabile, in tale evenienza, indicare tutti gli allegati nell’atto principale inviato per primo e, con il secondo invio, creare un atto di deposito nel quale si spieghi la motivazione del secondo invio e si indichino gli allegati che vengono inviati in tale sede.
Deposito telematico: contributo unificato
Modalità di corretta compilazione e scansione del Contributo unificato (Tribunale di Milano)
La Cancelleria del Tribunale di Milano ha comunicato che, dal 1° luglio 2015, i ricorsi per decreto ingiuntivo telematici, inviati senza la scansione “esatta” del contributo unificato, saranno trasmessi ad Equitalia (non si capisce bene per quali provvedimenti).
Le modalità di pagamento del controbuto unificato sono tre: il pagamento telematico, il mod. F23 e la marca lottomatica.
Ovviamente la Cancelleria preferisce il pagamento telematico, che non comporta alcun deposito di originale da parte del difensore. Peraltro tale tipo di pagamento comporta l’onere accessorio costituito dalle commissioni che Unicredit e Poste Italiane (unici intermediari che al momento forniscono il servizio) applicano e che in certi casi non sono modiche.
Ecco le istruzioni per la corretta compilazione e scansione del Contributo unificato e dei diritti di cancelleria.
In ogni caso, la Cancelleria comunica che le stesse istruzioni sono affisse allo “sportello E” ed allo “sportello COPIE” del Tribinale di Milano e sono pubblicate anche sul sito del Tribunale stesso.
Deposito telematico: iscrizione a ruolo delle procedure esecutive
Dal 31.3.15 è diventato obbligatorio iscrivere a ruolo le esecuzioni civili esclusivamente in via telematica.
Inoltre il decreto 19.3.15 del Direttore Generale del Ministero della Giustizia Civile ha modificato il contenuto obbligatorio della nota di iscrizione al ruolo delle procedure esecutive.
La Consolle Avvocati è stata aggiornata di conseguenza.
Alleghiamo un vademecum per capire le modifiche apportate:
Alleghiamo inoltre un primo vademecum, redatto prima degli aggironamenti della Consolle, che comunque contiene dei consigli utili e delle prassi concordate con la Cancelleria e può quindi servire da integrazione alle informazioni contenute in quello della Net Service:
E CONVERSIONE DEL SEQUESTRO IN PIGNORAMENTO
E’ stata poi segnalata una lacuna nell’elenco degli atti da depositare ai fini dell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive: manca infatti l’ipotesi dell’esecuzione iniziata in forza della conversione del sequestro conservativo convalidato in pignoramento.
E’ quindi necessario “forzare” il sistema e procedere come se si depositasse un pignoramento: si allegano le istruzioni per tale forma di deposito.
Deposito telematico atti presso la corte di appello di Milano
In previsione dell’introduzione dell’obbligo di depositare gli atti in via telematica anche in secondo grado, la Corte D’Appello di Milano ha emanato le seguenti istruzioni di indirizzo.
Particolare attenzione viene richiesta per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, per il quale vengono fornite ulteriori istruzioni.
Autenticazione copie informatiche: potere di certificazione di conformità da parte del difensore
Il D.L. n. 83, del 27.6.15, entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (27.6.15), è stato convertito in Legge 6.8.15 n. 132 con delle modificazioni ed ha introdotto nuove norme riguardo al potere di certificazione delle copie di atti, sia analogici che informatici, da parte del difensore (nonchè del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore e del commissario giudiziale).
Con l’emanazione del provvedimento del 28 dicembre 2015 del Responsabile Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che ha introdotto le specifiche tecniche previste dal 3° comma dell’art.16-undecies del D.L. 179/2012(entrato in vigore il 9.1.16), il potere di attestazione di conformità da parte degli avvocati è divenuto integralmente praticabile.
Si allegano le specifiche tecniche aggiornate con il predetto provvedimento, sengalando che l’articolo che interessa il presente argomento è l’art. 19 ter.
Si allega un primo vademecum predisposto dalla FIIF corredato da slides esplicative – per orientarsi facilmente nelle modalità di attestazione di conformità degli atti processsuali telematici alla luce delle nuove disposizioni.
Si tenga comunque presente che altre norme conferiscono poi all’avvocato ulteriori poteri di attestazione di conformità di copie all’originale.
Stante l’importanza del tema nella quotidiana attività dell’avvocato, il Consiglio dell’Ordine di Como ha predisposto un vademecum sul potere di attestazione da parte degli avvocati.
Al momento è disponibile la parte teorica.
Di seguito continuiamo a mantenere pubblicato il vademecum e il testo normativo del DPCM 13.11.14 che, anche dopo le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 83/15, è utile consultare sia per le ipotesi residuali in cui è obbligatorio inserire nell’attestazione di conformità su file separato il codice hash e il riferimento temporale, sia per avere un aiuto pratico per l’inserimento dell’attestazione di conformità all’interno del file delle copie informatiche estratte o create dall’avvocato.
PROCESSO PENALE TELEMATICO
Deposito atti penali telematico
Richiesta telematica del certificato ex Art. 335 C.P.P.
Dal febbraio 2015, è possibile richiedere in via telematica i certificati ex art. 335 c.p.p, grazie alla collaborazione di Ordine Forense e Camera Penale con la Procura della Repubblica.
Tale funzione è attiva sia on-line, sul Punto di Accesso per il Processo Telematico di Como (raggiungibile all’indirizzo “como.ul.consiglioordineavvocati.it”), sia attraverso la Consolle Avvocato nell’apposita sezione dedicata (tasto centrale sulla destra della pagina iniziale).
La richiesta, generata dal PdA o in alternativa su Consolle, viene inviata per l’evasione da parte dell’ufficio di competenza, che metterà poi la risposta a disposizione dell’avvocato per il ritiro nella sua area riservata sul Punto di Accesso o in Consolle Avvocato.
Al momento, il servizio e’ riservato agli avvocati iscritti a Como, con invio esclusivamente alla Procura della Repubblica di Como.
SI RACCOMANDA DI FIRMARE LA DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO CON LA FIRMA DIGITALE IN FORMATO PADES E UTILIZZARE QUELLA CADES SOLO IN CASO DI ESTREMA NECESSITA’
Per una migliore fruizione del servizio si veda il vedemecum per le richieste sia attraverso la Consolle Avvocati che tramite il Punto di Accesso.
Altri vademecum utili
Vademecum pagamenti telematici mediante Consolle