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Informazioni generali

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

(D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 – art. 74 e ss. reperibile a fine pagina)

 

SI AVVISA L’UTENZA CHE, LE ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO POTRANNO ESSERE PRESENTATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA, MEDIANTE L’ACCESSO RISERVATO ALLA  PIATTAFORMA SFERA.

Le istruzioni che seguono dovranno essere lette tenendo conto di questa modalità di presentazione e quindi si avvisa l’utenza che la previsione di modalità di deposito cartacea è allo stato sospesa.

CHI PUO’ RICHIEDERE L’AMMISSIONE?

  1. Il cittadino italiano.
  2. Il cittadino dell’Unione Europea.
  3. Il cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.
  4. L’apolide.
  5. Gli enti e le associazioni no-profit.

CHI PUO’ ESSERE AMMESSO?

Chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01

Il reddito è costituito dalla somma di tutti i redditi percepiti da ogni componente del nucleo famigliare (nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente, il reddito di quest’ultimo non viene conteggiato).

Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea deve corredare l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

IN QUALI CASI SI PUO’ CHIEDERE IL PATROCINIO?

Per i procedimenti penali; per il processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per i quali si intenda agire in giudizio o nei quali ci si deve costituire.

A CHI E DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA?

Per i procedimenti penali, la domanda va rivolta direttamente al Giudice procedente e presso lo stesso depositata (e non al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

Per i giudizi civili e amministrativi, la domanda è diretta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente (quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende il processo).

Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell’Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto concerne l’Ordine di Como, la domanda va presentata in modalità telematica attraverso la  PIATTAFORMA SFERA.

COME SI COMPILA LA DOMANDA?

Se telematica, seguendo le istruzioni contenute nella piattaforma Sfera e compilando i relativi form o, se cartacea, utilizzando il modulo già predisposto, indicando (oltre a quanto richiesto dalla legge e dal modello):

– le proprie generalità anagrafiche e quelle dei componenti del nucleo familiare;

– le ragioni di fatto e di diritto utili a valutare la fondatezza della domanda da far valere e le prove di cui si chiede l’ammissione;

L’Avvocato va scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi; quelli del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como sono consultabili  sul presente sito (Patrocinio a spese dello Stato – Elenco Avvocati iscritti).

CHE COSA SI ALLEGA ALLA DOMANDA?

– la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;

– la fotocopia del codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare;

– l’attestazione dei redditi percepiti dal richiedente e da ogni componente del nucleo familiare;

– per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea occorre allegare, per i redditi prodotti all’estero, una certificazione dell’autorità consolare che attesti la veridicità di quanto in essa indicato;

– la documentazione a prova di quanto dichiarato nell’istanza;

– la copia dell’atto giudiziario ricevuto. 

Se la domanda non viene accolta, l’interessato può riproporla al giudice competente per il giudizio.

Gli interessati, se il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato entro due mesi dalla comunicazione di richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 123 D.P.R. n. 115/2002.

–> ELENCO AVVOCATI ISCRITTI 

Si allega la normativa di riferimento:

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Testo unico in materia di spese di giustizia

Art da 74 a 145

Modelli patrocinio
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Informativa privacy Gratuito patrocinio
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Richiesta inserimento negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato
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Modello autocertificazione reddito imponibile
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Documenti da allegare all’istanza per ammissione al patrocinio a spese dello Stato
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Istanza ammissione patrocinio a spese dello Stato 2019
Circolari patrocinio

Si pubblicano di seguito le più recenti circolari riguardanti il patrocinio a spese dello Stato. Per le vecchie circolari si potrà a breve consultare l’archivio circolari nell’apposita pagina

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Circolare n. 2.15

Patrocinio a spese dello Stato – Separazioni consensuali

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Circolare n. 26.15

Ammissione al Gratuito Patrocinio – Obbligo di deposito del provvedimento di ammissione

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Circolare n. 5.16

Patrocinio a spese dello Stato – Termine per la richiesta di liquidazione

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Circolare n. 14.16

Patrocinio a spese dello Stato compensazione dei crediti-debiti degli avvocati

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Allegato alla Circolare n. 19.16
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Circolare n. 19.16

Patrocinio a Spese dello Stato compensazione dei crediti – debiti degli avvocati; aggiornamento

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Circolare n. 5.17

Patrocinio a spese dello Stato – adozione nuovo modello di domanda di ammissione al beneficio