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Negoziazione assistita

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.

Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.

La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.

L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5  comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).

L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio,  e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso.

Si segnala che non è più necessario inviare pec al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ma che il deposito degli accordi e la trasmissione all’Ordine avvengono esclusivamente tramite la piattaforma nazionale cui si accede dal sito negoziazione.consiglionazionaleforense.it.

Deposito accordi di negoziazione assistita

Il Consiglio Nazionale Forense, di concerto e con il supporto tecnologico della FIIF, ha sviluppato la piattaforma unica nazionale per il deposito delle copie degli accordi di negoziazione assistita da avvocati, che permette, con una sola operazione, di eseguire il deposito presso il Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 6 del d.l. 132/2014 e la comunicazione ai fini statistici ex art. 11 del d.L. 132/2014.

Si accede alla piattaforma nazionale dal sito negoziazione.consiglionazionaleforense.it.

Come depositare un accordo

Gli Avvocati, previa autenticazione informatica tramite SPID o CNS, cliccando su “nuovo deposito”

  1. compilano alcuni campi contenenti:
  • le informazioni necessarie relative alla materia della negoziazione, alle Parti coinvolte, agli Avvocati difensori, avversari e co-difensori che hanno assistito le stesse, ed alle date della procedura;
  • le informazioni utili ai fini del monitoraggio statistico nazionale ex art. 11 d.L. 132/2014, che variano in funzione della materia dell’accordo;
  1. procedono all’upload (caricamento on-line, tramite la stessa piattaforma) dell’accordo di negoziazione in formato pdf;
  2. inviano l’accordo “con un click” e ricevono una PEC di conferma di cortesia che informa dell’avvenuto deposito.

Le negoziazioni in materia di famiglia

Come noto, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita in materia familiare deve essere accompagnato da nullaosta ovvero da autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Il comma 2-bis dell’art. 6 d.L. 132/2014 prevede che “l’accordo è trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l’autorizzazione. Il procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l’autorizzazione, trasmette l’accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti“.

Il nullaosta o l’autorizzazione può essere contenuto nello stesso file dell’accordo ovvero può essere trasmesso anche in file separato. La circolare Ministero di giustizia 28/02/2023 (47073.U) al momento prevede che “in attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014“.

Per i motivi di cui sopra, la piattaforma permette – temporaneamente – il deposito in upload sia dell’accordo di negoziazione, sia del file contenente il nullaosta o l’autorizzazione del competente procuratore della Repubblica qualora distinto.

Come consultare le informazioni relative agli accordi di negoziazione depositati

Gli Avvocati hanno a disposizione una nuova funzione che permette di consultare, sempre nell’area riservata, attraverso il menù “Archivio Depositi” tutti i depositi effettuati presso un qualsiasi Consiglio dell’Ordine degli avvocati italiani, che presentano un collegamento non solo come soggetto “depositante”, ma anche come difensore, co-difensore ovvero difensore di controparte.

Le informazioni relative al deposito sono (1) “stato” (ad esempio “da approvare”, “presentato” ovvero depositato, “rifiutato”), (2) data di trasmissione, (3) COA di deposito, (4) numero, (5) oggetto, (6) avvocato che ha effettuato il deposito “Depositante”, (7) Co-difensori / Controparti. E’, inoltre, possibile, effettuare il download dell’allegato accordo.

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Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia di separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio/ scioglimento dell’unione civile/modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile/affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica/alimenti (ai sensi dell’art. 2, comma 7-bis e dell’art. 6 d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14)
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Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie di lavoro (ai sensi dell’art. 2, comma 7-bis e dell’art. 2-ter D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)
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Modello di convenzione di negoziazione assistita (ai sensi dell’art. 2, comma 7-bis, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)
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VADEMECUM NEGOZIAZIONE ASSISTITA