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SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE EX ARTT. 28, 30 E 31, COMMA 1 “TABELLA A” DEL D.M. N. 150/2023 IN VIGORE DAL 15.11.2023
Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese vive, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (art. 17 D.Lgs. n. 28/2010 – art. 28 D.M. n. 150/2023) (tabelle sub A).
Le spese vive, diverse dalle spese di avvio, sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la Parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti (art. 28, comma 3, D.M. n. 150/2023).
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, le Parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori rispetto alle indennità (spese di avvio e spese di mediazione, tabelle sub A) per il primo incontro e alle spese vive (art. 28, commi 3 e 7, D.M. n. 150/2023).
Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue (sub B), in conformità a quella di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023, con una maggiorazione del 10% (dieci per cento), detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro (art. 30, comma 1, D.M. n. 150/2023).
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude con la conciliazione sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue (sub B), in conformità a quella di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023, con una maggiorazione del 25% (venticinque per cento), detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro, (art. 30, comma 2, D.M. n. 150/2023).
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono altresì dovute all’Organismo le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella che segue (sub B), in conformità di quella di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023, detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro (art. 30, comma 3, D.M. n. 150/2023).
Nella mediazione che sia condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (c.d. “obbligatoria”) ed in quella demandata dal Giudice tutti gli importi dovuti a titolo spese di avvio del procedimento e spese di mediazione sono ridotti di 1/5 (un quinto) (artt. 28 e 30 D.M. n. 150/2023).
Di seguito si forniscono le tabelle riepilogative degli importi dovuti.
A) SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SPESE DI MEDIAZIONE PER IL PRIMO INCONTRO (ART. 28 D.M. 150/2023)
Spese di avvio del procedimento
Art. 28, comma 4, D.M. n. 150/2023 | Mediazione obbligatoria – demandata dal Giudice | Mediazione facoltativa | ||
Valore della controversia | Spese di avvio (senza di iva) | Spese di avvio (con iva) | Spese di avvio (senza di iva) | Spese di avvio (con iva) |
sino a € 1.000,00 | € 32,00 | 39,04 | € 40,00 | 48,80 |
da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 | € 60,00 | 73,20 | € 75,00 | 91,50 |
valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato | € 88,00 | 107,36 | € 110,00 | 134,20 |
Spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro
Art. 28, comma 5, D.M. n. 150/2023 | Mediazione obbligatoria – demandata dal Giudice | Mediazione facoltativa | ||
Valore della controversia | Spese di mediazione I° incontro (senza iva) | Spese di mediazione I° incontro (con iva) | Spese di mediazione I° incontro (senza iva) | Spese di mediazione I° incontro (con iva) |
sino a € 1.000,00 e cause di valore indeterminabile basso | € 48,00 | 58,56 | € 60,00 | 73,20 |
da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 e cause di valore indeterminabile medio | € 96,00 | 117,12 | € 120,00 | 146,40 |
valore superiore a € 50.000,00 e cause di valore indeterminabile alto | € 136,00 | 165,92 | € 170,00 | 207,40 |
B) SPESE DI MEDIAZIONE (accordo al primo incontro – prosecuzione della mediazione con incontri successivi al primo – ARTT. 30 e 31 D.M. 150/2023)
Per gli organismi pubblici sono calcolate in conformità alla tabella che segue di cui all’allegato A del D.M. n. 150/2023 (art. 31, comma 1, D.M. n. 150/2023), detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione per il primo incontro (art. 30 D.M. n. 150/2023) e con le maggiorazioni previste in caso di conciliazione.

Si richiama, infine, l’attenzione sulle seguenti disposizioni del D.M. n. 150/2023:
Articolo 29
Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione
- La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
- Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
- Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
- Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Articolo 34
Soggetti obbligati e modalità di pagamento
- Le spese di cui all’articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
- Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
- Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
- Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.
SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE PER PROCEDURE INIZIATE ANTERIRMENTE AL 15.11.2023
Per le procedure iniziate con domanda depositata anteriormente alla data del 15 novembre 2023 si applica il tariffario precedentemente in vigore che di seguito si riproduce (ex art. 46 D.M. n. 150/2023).

Tariffario delle indennità per il primo Incontro (art. 28 c.4 e c. 5 D.M. 150/23)