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Viale Spallino 5 - 22100 Como (Palazzo di Giustizia)
TARIFFARIO SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE EX ARTT. 28, 30 E 31, COMMA 1, D.M. N. 150/2023 IN VIGORE DAL 15.11.2023

Ciascuna Parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’Organismo, oltre alle spese vive, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (art. 17 D.Lgs. n. 28/2010 – art. 28 D.M. n. 150/2023), come da tabelle A che seguono (distinte tra mediazione obbligatoria/demandata e mediazione volontaria).

Le spese vive, diverse dalle spese di avvio, sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’Organismo per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la Parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti (art. 28, comma 3, D.M. n. 150/2023).

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, le Parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori rispetto alle indennità (spese di avvio e spese di mediazione) per il primo incontro (tabelle A) e alle spese vive (art. 28, commi 3 e 7, D.M. n. 150/2023).

Quando, invece, il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono altresì dovute e versate all’Organismo da ciascuna delle Parti le ulteriori spese di mediazione (art. 30 D.M. n. 150/2023), come da tabelle B che seguono (distinte tra mediazione obbligatoria/demandata e mediazione volontaria) tenuto conto del valore della controversia, che l’Organismo si riserva di verificare ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.M. n. 150/2023.

Nella mediazione che sia condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (c.d. “obbligatoria”) ed in quella demandata dal Giudice tutti gli importi dovuti a titolo spese di avvio del procedimento e spese di mediazione sono ridotti di 1/5 (un quinto) (artt. 28 e 30 D.M. n. 150/2023).

Di seguito si forniscono le tabelle riepilogative degli importi dovuti.

TABELLE A
SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SPESE DI MEDIAZIONE PER IL PRIMO INCONTRO (ART. 28 D.M. 150/2023)

 

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DEMANDATE DAL GIUDICE

(importi ridotti ai sensi dell’art. 28, comma 8, D.M. n. 150/2023)

Valore della lite

Spese di avvio
(+ IVA)
per ciascuna Parte

Spese di mediazione primo incontro
(+ IVA)

per ciascuna Parte

Totale
(+ IVA)
per ciascuna Parte

Totale
comprensivo IVA al 22%
per ciascuna Parte

Fino a € 1.000,00

e indeterminabile basso

€ 32,00

€ 48,00

€ 80,00

€ 97,60

Da € 1.000,01 a € 50.000,00

e indeterminabile medio

€ 60,00

€ 96,00

€ 156,00

€ 190,32

Superiore a € 50.000,00

e indeterminabile alto

€ 88,00

€ 136,00

€ 224,00

€ 273,28

MEDIAZIONI VOLONTARIE

 

Valore della lite

Spese di avvio (+ IVA)
per ciascuna Parte

Spese di mediazione primo incontro (+IVA)
per ciascuna Parte

Totale (+ IVA)
per ciascuna Parte

Totale comprensivo IVA al 22%
per ciascuna Parte

Fino a € 1.000,00

e indeterminabile basso

€ 40,00

€ 60,00

€ 100,00

€ 122,00

Da € 1.000,01 a € 50.000,00

e indeterminabile medio

€ 75,00

€ 120,00

€ 195,00

€ 237,90

Superiore a € 50.000,00

e indeterminabile alto

€ 110,00

€ 170,00

€ 280,00

€ 341,60

Sono dovute e versate:

  • dalla Parte istante, alla presentazione della domanda di mediazione;
  • dalle altre Parti, al momento dell’adesione. 

Nel caso in cui le parti, all’esito del primo incontro, non raggiungano l’accordo, nessun altro compenso è dovuto all’OdM, salvo spese vive e oneri di segreteria.

TABELLE B
ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE
(accordo al primo incontro – prosecuzione della mediazione con incontri successivi al primo – ARTT. 30 e 31 D.M. 150/2023)

 

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DEMANDATE DAL GIUDICE

Ulteriori importi [1] (iva inclusa) da versare da ciascuna delle Parti

(importi ridotti ai sensi dell’art. 30, comma 4, D.M. n. 150/2023)

Valore della lite

Conciliazione al primo incontro

Art. 30, comma 1, D.M. n. 150/2023

Prosecuzione con incontri
successivi al primo

Art. 30, comma 3, D.M. n. 150/2023

Conciliazione in incontri successivi al primo

Art. 30, comma 2, D.M. n. 150/2023

(ad integrazione delle spese di prosecuzione oltre il primo incontro)

Fino a € 1.000,00

27,32

19,52

19,52

da € 1.001,00 a € 5.000,00

54,65

39,04

39,04

da € 5.001,00 a € 10.000,00

194,22

165,92

70,76

da € 10.001,00 a € 25.000,00

355,26

312,32

107,36

da € 25.001,00 a € 50.000,00

655,87

585,60

175,68

da € 50.001,00 a € 150.000,00

1.122,40

1.005,28

292,80

da € 150.001,00 a € 250.000,00

1.444,48

1.298,08

366,00

da € 250.001,00 a € 500.000,00

2.518,08

2.274,08

610,00

da € 500.001,00 a € 1.500.000,00

4.021,12

3.640,48

951,60

da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00

4.772,64

4.323,68

1.122,40

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00

6.812,48

6.178,08

1.586,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

 

[1] rispetto alle indennità (spese di avvio e spese di mediazione) per il primo incontro di cui alla corrispondente Tabella A

 

MEDIAZIONI VOLONTARIE

Ulteriori importi [2] (iva inclusa) da versare da ciascuna delle Parti

Valore della lite

Conciliazione al primo incontro

Art. 30, comma 1, D.M. n. 150/2023

Prosecuzione con incontri successivi al primo

Art. 30, comma 3, D.M. n. 150/2023

Conciliazione in incontri successivi al primo

Art. 30, comma 2, D.M. n. 150/2023

(ad integrazione delle spese di prosecuzione oltre il primo incontro)

Fino a € 1.000,00

34,16

24,40

24,40

da € 1.001,00 a € 5.000,00

68,32

48,80

48,80

da € 5.001,00 a € 10.000,00

242,78

207,40

88,45

da € 10.001,00 a € 25.000,00

444,08

390,40

134,20

da € 25.001,00 a € 50.000,00

819,84

732,00

219,60

da € 50.001,00 a € 150.000,00

1.403,00

1.256,60

366,00

da € 150.001,00 a € 250.000,00

1.805,60

1.622,60

457,50

da € 250.001,00 a € 500.000,00

3.147,60

2.842,60

762,50

da € 500.001,00 a € 1.500.000,00

5.026,40

4.550,60

1.189,50

da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00

5.965,80

5.404,60

1.403,00

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00

8.515,60

7.722,60

1.982,50

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

 

[2] rispetto alle indennità (spese di avvio e spese di mediazione) per il primo incontro di cui alla corrispondente Tabella A

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiama l’attenzione sulle seguenti disposizioni del D.M. n. 150/2023:

Articolo 29

Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione

  1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
  2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
  3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
  4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
  5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Articolo 34

Soggetti obbligati e modalità di pagamento

  1. Le spese di cui all’articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
  2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
  3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
  4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.

 

TARIFFARIO
SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE
PER PROCEDURE INIZIATE ANTERIORMENTE AL 15.11.2023

Per le procedure iniziate con domanda depositata anteriormente alla data del 15 novembre 2023 si applica il tariffario precedentemente in vigore che di seguito si riproduce (ex art. 46 D.M. n. 150/2023).

pdf
TABELLE B

Tariffario ulteriori spese di mediazioni (art. 30 c.4 D.M. 150/23)

pdf
TABELLE A

Tariffario delle indennità per il primo Incontro (art. 28 c.4 e c. 5 D.M. 150/23)